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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.32. in Assemblea riferita al C. 1807-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2019  [ apri ]
10.32.

  Al comma 2, capoverso 1-octies, aggiungere, in fine le seguenti parole: oppure con il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

  Conseguentemente:
   al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario;
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede, quanto a 15,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 10,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da partire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.