Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
1. L'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è sostituito dal seguente: «La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici di ogni genere danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso il relativo contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché relativamente all'osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore dell'edilizia ovvero dei settori di riferimento di altre attività, qualora presenti, oggetto dell'appalto».
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009.
3. In materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in via transitoria e sino al termine degli interventi di ricostruzione derivanti dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, viene ripristinata la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 in applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 9 comma 1, lettera d) del medesimo decreto.