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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.19. in Assemblea riferita al C. 1807-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2019  [ apri ]
43.19.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   « a-bis) Il comma 14 è sostituito dal seguente:
  14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma, il consenso degli interessati si considera implicitamente accolto con l'accettazione della candidatura.
   Il casellario giudiziale dovrà produrre il certificato penale, su richiesta degli interessati ovvero dei delegati della lista, che tali risultino dal verbale di deposito della stessa, nel termine di 24 ore; i certificati in questione, cui va apposta la dicitura “per uso elettorale”, dovranno essere prodotti in esenzione totale di spese bolli, oneri e diritti, e potranno essere utilizzati al solo scopo di rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione delle candidature.».