Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. Al comma 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, della legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sono sospese sino al 31 dicembre 2019».
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 anche le sanzioni comminate nel periodo intercorrente dal 14 maggio fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge.