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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 39.08. in Assemblea riferita al C. 1807-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2019  [ apri ]
39.08.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente)

  1. All'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni per l'anno 2018, a cinque giorni per l'anno 2019 e a dieci giorni a decorrere dall'anno 2019, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013». L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.