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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 39.07. in Assemblea riferita al C. 1807-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2019  [ apri ]
39.07.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente e disposizioni in materia di voucher « baby sitting»)

  1. All'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni per l'anno 2018, a cinque giorni per l'anno 2019 e a dieci giorni a decorrere dall'anno 2019, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013». L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Il beneficio di cui all'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applica nelle medesime modalità a decorrere dal 1o luglio 2019. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.