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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.30. in Assemblea riferita al C. 1807-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2019  [ apri ]
38.30.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2. 1. Negli anni 2019 e 2020, i comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, che non abbiano avuto accesso per i medesimi anni e per il periodo 2016-2018 a contributi statali o regionali a sostegno del pagamento di penali per estinzione anticipata di mutui o altri tipi di prestiti anche obbligazionari, possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché dall'Istituto per il credito sportivo, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. La facoltà di cui al primo periodo è limitata ai casi in cui l'incidenza degli oneri dovuti alla restituzione di prestiti e ai relativi interessi sulle spese correnti medie dell'ultimo triennio disponibile, desunta dai certificati dei rispettivi rendiconti, è superiore al 12 per cento. Con decreto di natura non regolarmente del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui al presente comma sono stanziati 20 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020, mediante riduzioni di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.