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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.03. in Assemblea riferita al C. 1807-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2019  [ apri ]
36.03.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Finanziamenti agevolati)

  1. Al fine di rilanciare l'offerta turistica, per consentire il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture alberghiere, le imprese alberghiere che operano in una struttura non di loro proprietà possono accedere a finanziamenti agevolati finalizzati all'acquisto della medesima struttura.
  2. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Ministro dell'economia e delle finanze, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.
  5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.
  6. L'importo complessivo per gli stanziamenti da autorizzare è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.