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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 34.018. in Assemblea riferita al C. 1807-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2019  [ apri ]
34.018.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, in materia di codice dei beni culturali e del paesaggio sono apportate le seguenti modificazioni:
   all'articolo 59, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «6. Qualora gli atti di trasferimento di cui al comma 1 siano preceduti da contratti preliminari trascritti nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-bis del Codice Civile, la denuncia è effettuata entro trenta giorni dalla conclusione del preliminare con le stesse modalità ed il contenuto di cui ai commi precedenti. Si applica quanto previsto dal comma 5»;
   all'articolo 60, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
  «6. Qualora sia stata effettuata la denuncia ai sensi dell'articolo 59, comma 6, i termini previsti dall'articolo 61 decorrono dalla data di ricezione della denuncia del contratto preliminare. In tal caso i soggetti indicati al comma 1, che non abbiano esercitato il diritto di prelazione in relazione al preliminare, non possono esercitarlo rispetto all'atto di trasferimento che sia concluso, in esecuzione del contratto preliminare ed alle condizioni ivi pattuite, entro un anno dalla trascrizione del preliminare stesso; in caso di esercizio della prelazione rispetto al contratto preliminare, invece, l'alienante deve concludere il contratto definitivo direttamente con l'Ente che l'abbia esercitata. Si applica quanto previsto dal comma 2 in caso di omessa o tardiva denuncia.».