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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 33.11. in Assemblea riferita al C. 1807-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2019  [ apri ]
33.11.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 può essere inquadrato nei ruoli delle province ed è neutrale rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  2-ter. Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle Regioni, le Province possono procedere ad assunzioni del personale necessario al migliore esercizio delle funzioni delegate, fermo restando quanto stabilito nel comma precedente.

ident. 33.27.