Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Interventi in materia di recupero coattivo delle imposte)
1. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione,» sono inserite le seguenti: «nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo,».