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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.7. in Assemblea riferita al C. 1807-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2019  [ apri ]
18.7.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita, esclusivamente per prestiti bancari fino a 250 mila euro, il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi.»

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «la limitazione» con le seguenti: «una limitazione eccedente la soglia di cui al comma 1».

ident. 18.19.18.20.