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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.046. in Assemblea riferita al C. 1807-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2019  [ apri ]
16.046.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici dell'imposta di soggiorno riscossa dalle imprese turistico ricettive)

  1. Qualora l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, venga pagata mediante carta di debito, carta di credito o altro sistema di pagamento elettronico, l'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione matura un credito d'imposta pari all'importo delle commissioni che le vengono addebitate in relazione a tale pagamento. Il medesimo credito di imposta matura in relazione al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1o luglio 2019.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 1,5 milioni per il 2020 e pari ad euro 3 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.