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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.016.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2019  [ apri ]
7.016.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Estensione di interventi agevolativi per il sostegno delle piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni e a quelle operanti nel settore edile»;
   b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  « 6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile di cui ai codici ATECO F41 e F42, l'accesso agli interventi della sezione speciale di cui al comma 1 è consentito altresì, alle condizioni previste dal presente comma, qualora le medesime imprese siano titolari di:
   a) crediti, anche non certificati, nei confronti della pubblica amministrazione;
   b) crediti nei confronti di imprese con le quali abbiano stipulato un contratto di subappalto nell'ambito di un contratto pubblico aggiudicato ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   c) finanziamenti erogati da banche o altri intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come «inadempienze probabili» (UTP) entro la data dell'11 febbraio 2019, secondo le risultanze della centrale dei rischi della Banca d'Italia.

  6-ter. Per i titolari dei crediti e finanziamenti indicati al comma 6-bis, la garanzia della sezione speciale copre l'importo nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e fino ad un importo massimo di euro 2.500.000. Ai fini della concessione della garanzia della sezione speciale, che ha carattere sussidiario, il piano di cui al comma 4 dovrà essere valutato e approvato dal consiglio di gestione del fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con il decreto di cui al comma 7 sono stabilite le modalità di attestazione dei crediti e sono fornite le indicazioni sulle modalità di valutazione degli ulteriori requisiti previsti dal comma 6-bis e dal presente comma»;
   b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «revoca della stessa» sono aggiunte le seguenti: «, anche con riferimento alle imprese di cui al comma 6-bis»;

I Relatori