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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.06.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2019  [ apri ]
28.06.

  Aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
    «4. A decorrere, dal 1o gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità fissato al 1o gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
   b) al comma 5:
    1) al primo periodo, le parole: «A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l'ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «L'ISEE» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero una interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013»;
    2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel caso di interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente sono individuati con le medesime modalità applicate in caso di variazione della situazione lavorativa del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. L'ISEE corrente è calcolato con le modalità di cui al presente comma a far data dai quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e ha validità di sei mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione».

I Relatori