Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'importo massimo ammesso alla garanzia, per singolo soggetto beneficiario finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000.
2-ter. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2014, è abrogato.
2-quater. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Le disposizioni del secondo comma non si applicano in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale».