Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, al fine di non compromettere le finalità di studio, di formazione o di ricerca scientifica, le operazioni di utilizzo o prelievo di singoli organi o tessuti possono essere effettuate in seguito all'accertamento della morte con certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e dei successivi decreti attuativi.