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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 1806

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2019  [ apri ]
1.1.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di tessuti o singoli organi, senza l'utilizzo del corpo, il prelievo o lo studio può avvenire dopo la constatazione di morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e dei successivi decreti attuativi.