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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1740

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2022  [ apri ]
4.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Misure di tutela)

  1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

   «h-bis) successivamente al cambio di generalità, al testimone di giustizia è garantita la possibilità di chiedere di riacquistare, in qualsiasi momento, le generalità d'origine oltre al conseguente aggiornamento da parte del Servizio centrale di protezione, dei documenti d'identità, ove custoditi dallo stesso. Al testimone di giustizia uscito dal programma di protezione è garantito l'accompagnamento e scorta da parte del personale di pubblica sicurezza per recarsi in tribunale, anche in casi diversi da quelli relativi a fatti da lui denunciati nonché l'accompagnamento e scorta da parte del personale di pubblica sicurezza per recarsi nella località d'origine per necessità legate a motivi familiari o di salute. È sempre garantito il mantenimento della residenza presso il polo fittizio».