Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. La documentazione medica, le relazioni dei servizi sociali, le relazioni psicologiche personali, possono essere richieste in copia dall'interessato, ai fini dell'esercizio di un diritto, ove non sussistano specifici motivi ostativi di segretezza e previa eventuale declassificazione.