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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1740

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2022  [ apri ]
1.02.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati direttamente o per interposta persona e le altre utilità delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonché immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il denaro frutto di attività illecite. Al momento dell'ingresso nel programma definitivo di protezione il servizio centrale di protezione deve effettuare gli accertamenti patrimoniali sui beni posseduti o controllati direttamente o per interposta persona e le altre utilità di cui dispongono direttamente o indirettamente. L'autorità giudiziaria provvede al sequestro del denaro e dei beni illeciti. Per gli immobili leciti il collaboratore può usufruire dei benefici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6».

Il Relatore