Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Misure di sostegno economico)
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «L'alloggio destinato ai testimoni di giustizia e agli altri collaboratori nelle località protette non deve essere stato in precedenza assegnato ad altri soggetti protetti. La distanza tra gli alloggi assegnati a tali soggetti non può essere inferiore a trenta chilometri»;
b) alla lettera f), ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli altri danni subiti».