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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.25. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1740

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2022  [ apri ]
2.25.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso i-bis) con il seguente:

   «i-bis) ai figli dei testimoni e dei collaboratori di giustizia sono garantiti: il diritto allo studio, fino al conseguimento di un titolo di istruzione terziaria, compreso il diritto a un alloggio qualora la sede di studio sia ubicata in un luogo diverso dal domicilio dello studente, che può effettuare tale scelta in base alle sue esigenze; la concessione di un contributo per il mantenimento, qualora la sede di studio sia ubicata in un luogo diverso dal domicilio dello studente, corrisposto mensilmente per l'intera durata del percorso di studi; l'esenzione dal pagamento delle quote di iscrizione o delle tasse universitarie e il prestito gratuito dei libri di testo previsti dal piano di studio scelto. I benefici di cui alla presente lettera permangono qualora lo studente: sostenga annualmente, con esito positivo, almeno il 50 per cento degli esami previsti dal piano di studi per l'anno in corso; consegua il titolo richiesto dal corso di studio frequentato entro la durata normale del medesimo aumentato di un anno; nel caso di iscrizione a corso di laurea triennale il godimento del beneficio permane fino al raggiungimento della laurea magistrale fatto salvo quanto disposto al periodo successivo in materia di durata massima del beneficio. Il godimento del beneficio non può, in ogni caso, essere complessivamente superiore ai sei anni fatta esclusione per i corsi di durata superiore a cinque anni, per i quali il limite massimo entro il quale decade il diritto al godimento del beneficio di cui alla presente lettera è di sette anni».