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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.16. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1740

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2022  [ apri ]
2.16.

  Al comma 1, lettera b), capoverso h), quarto periodo, sostituire le parole da: Per il coniuge e i figli, ovvero per i fratelli sino alle parole: , a condizione che siano rispettate le misure di protezione con le seguenti: Per il coniuge e i figli, stabilmente conviventi con essi e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita esclusivamente in via sostitutiva all'assunzione dell'avente diritto a titolo principale, la liquidazione di un importo utile a realizzare l'autonomia reddituale.