Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Disposizioni finanziarie)
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.