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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1740

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2022  [ apri ]
13.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.