Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al comma 1 dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) un indennizzo onnicomprensivo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, determinato secondo criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26, a titolo di ristoro per i danni materiali e morali subiti quale conseguenza della testimonianza resa in ragione della quale è stata disposta l'applicazione delle speciali misure di protezione, che tenga conto del mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa propria del testimone, del coniuge o del figlio convivente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;».