Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) la Commissione centrale può altresì adottare, su richiesta, anche collettiva, di uno o più testimoni di giustizia e degli altri protetti, appartenenti al medesimo nucleo familiare, misure straordinarie atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei beneficiari, anche mediante erogazione di mutui agevolati stipulati sulla base di convenzioni tra il Ministero dell'interno e gli Istituti di Credito, e fornitura di assistenza tecnica, formativa e logistica».