Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Disposizioni finanziarie)
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.