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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.2. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1718

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2019  [ apri ]
6.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Gelate nelle regioni Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno potuto sottoscrivere, per motivi non imputabili agli agricoltori ma alla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto, al verificarsi degli eventi, non c'era l'accordo sull'entità dei premi tra compagnie assicuratrici e i Consorzi di difesa e le stesse piattaforme assicurative non erano ancora aperte alla sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
  2. Le regioni Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna possono, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ident. 6.1.