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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.04. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1718

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/04/2019  [ apri ]
6.04. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia)

  1. Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subìto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, è concesso un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva.
  2. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e di calcolo del contributo di cui al comma 1 e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.