Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunto in fine il seguente periodo: Per le violazioni di cui al comma 2, lettera d), e) ed f) commesse da soggetti titoli di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo la parola: «nonché» sono aggiunte le seguenti: «, nel caso la violazione sia compiuta da soggetti privi della titolarità di licenza di pesca professionale».