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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.18. in Assemblea riferita al C. 1718-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/04/2019  [ apri ]
8.18.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia. Il Commissario straordinario interviene su qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente articolo, assegna termini alle amministrazioni ordinariamente competenti e, in caso di inerzia di esse, avoca a sé i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi.

ident. 8.28.