Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per i costi di estirpazione degli olivi ricadenti in zona infetta da Xylella a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti.