Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) riordinare in maniera organica la normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto dei principi della tutela della concorrenza e del legittimo affidamento:
1) stabilendo adeguati limiti di durata e del numero massimo delle concessioni;
2) prevedendo criteri e modalità di affidamento nel rispetto e nella tutela del paesaggio e dell'ambiente, delle diverse peculiarità territoriali, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e degli investimenti.