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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.107. in Assemblea riferita al C. 1698-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/07/2019  [ apri ]
1.107.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   7) il turismo della terza età, legato ad una offerta integrata, mediante predisposizione di specifici pacchetti, anche destagionalizzata e a prezzi competitivi, commisurata alle esigenze degli anziani, avente carattere di accessibilità ai luoghi, per i soggetti a ridotta mobilità, e ai servizi, anche sanitari, con previsione di utilizzo di operatori specializzati, secondo le modalità previste dall'articolo 1-bis;.

  Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in favore del turismo degli anziani e per la destagionalizzazione dei flussi turistici)

  1. Al fine di favorire il turismo sociale, con particolare riferimento al turismo degli anziani, consentire la destagionalizzazione dei flussi turistici e razionalizzare l'offerta turistico-abitativa, le regioni, per il tramite dei Sistemi turistici locali, come riformati dalla presente legge, definiscono offerte turistiche integrate, destagionalizzate e a prezzi competitivi. Le offerte sono rivolte, con criteri di priorità, ad anziani.
  2. Le offerte devono prevedere:
   a) l'alloggio in strutture ricettive o in unità abitative di tipo residenziale messe a disposizione, dotate dei requisiti di sicurezza, tecnici e igienico-sanitari previsti dalla legislazione vigente. Nelle unità abitative è assicurata la fornitura di servizi sul modello alberghiero e delle attrezzature necessarie;
   b) la fruizione integrata di beni culturali, ambientali, nonché di spettacoli e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, nonché di eventuali pacchetti aggiuntivi, con i necessari servizi di trasporto e di guida specializzata;
   c) l'accesso ai servizi per i soggetti a ridotta mobilità, al fine di consentire ad essi la fruizione il più possibile ampia dell'offerta e ai servizi sanitari, anche emergenziali, operativi a tempo pieno e di prossimità;
   d) il rispetto della Carta dei servizi turistici e dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

  3. I sistemi turistici locali provvedono:
   a) nell'ambito di competenza a raccogliere, elaborare e trasmettere alla provincia e alla regione, nonché ai comuni interessati, i dati e le informazioni di interesse turistico, comprese le disponibilità ricettive, classificare la qualità delle strutture turistiche, favorire la formazione di proposte di offerte turistiche, coordinare gli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti;
   b) ai servizi ricettivi ovvero alla prenotazione di servizi alberghieri, turistici, di intrattenimento e di svago e, in tale ambito, possono svolgere le funzioni di sostituto d'imposta ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

  4. L'Ente nazionale per il turismo (ENIT), sulla base delle offerte predisposte dalle regioni, anche in concorso tra loro, provvede alla promozione e commercializzazione internazionale, anche tramite web, con particolare riguardo ai Paesi con rilevanti movimenti turistici, delle offerte turistiche di cui al presente articolo.