Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) prevedere l'obbligo di richiedere e pubblicare il codice identificativo nazionale di alla lettera g), numero 3), in tutte le comunicazioni dirette alla clientela, anche mediante i portali ed altri intermediari, e vietare di utilizzare, in qualsiasi forma di comunicazione diretta alla clientela, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività; stabilire sanzioni efficaci per coloro che non adempiono a tali obblighi;