Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) la definizione di un insieme di standard minimi in materia di igiene, salute, sicurezza, accessibilità, prevenzione incendi, decoro e tutela della clientela, da applicare alle forme di ricettività turistica non classificate, comunque denominate, inclusi gli immobili offerti al pubblico con contratti di locazione breve; stabilire le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto di tali standard, che, nei casi di reiterata violazione, possono comportare anche la cessazione dell'attività.