Al comma 2, lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) definire una disciplina dei contratti di locazione breve ad uso turistico, stabilendo idonee misure di protezione dei consumatori, dei lavoratori, dei vicini di casa e dei sistemi urbani e le sanzioni applicabili in caso di violazione di tale disciplina; definire altresì i limiti oltre i quali l'attività di locazione breve si presume in ogni caso svolta in forma imprenditoriale.