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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.05. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1698

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/06/2019  [ apri ]
1.05.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di servizi turistici, con particolare riguardo alla domanda e all'offerta di servizi ricettivi e di ospitalità, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) garantire la libera concorrenza nel settore, vietando la creazione di monopoli e di posizioni dominanti;
   b) garantire rapporti non vessatori, con particolare riferimento alle commissioni richieste alle imprese alberghiere e alle altre strutture ricettive da parte delle piattaforme tecnologiche che svolgono attività di intermediazione;
   c) garantire alle imprese alberghiere e alle altre strutture ricettive il diritto di determinare in maniera autonoma le proprie politiche commerciali, vietando l'utilizzo indebito del rispettivo marchio;
   d) prevedere che le comunicazioni relative alla valutazione di imprese operanti nei settori del turismo e della ristorazione non possano essere diffuse per via informatica in forma anonima, garantendo forme di identificazione dei soggetti autori delle comunicazioni e un diritto di replica effettivo e immediato da parte delle imprese e degli esercenti;
   e) prevedere che i redditi percepiti da piattaforme tecnologiche che svolgono attività di intermediazione per conto di imprese italiane operanti in Italia siano soggetti a imposizione fiscale in Italia.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sugli schemi di decreto legislativo sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
  3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
  4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.