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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.04. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1698

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/06/2019  [ apri ]
1.04.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica, di seguito denominata «Scuola», sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) individuare la sede, le strutture e il personale docente, amministrativo e tecnico e le relative procedure di assunzione, nel limite di spesa di cui al comma 4, nonché le modalità di organizzazione e di funzionamento interno;
   b) prevedere che la finalità didattica della Scuola sia quella di formare figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vinicoli della tradizione e della cultura italiane;
   c) consentire l'accesso alla Scuola a persone in possesso di diploma di laurea o diploma in materie attinenti al settore turistico, nonché a imprenditori e a manager con almeno tre anni di esperienza a livello direttivo di imprese del settore turistico, della ristorazione e dell'enologia, anche prevedendo procedure di valutazione di tipo concorsuale;
   d) prevedere che i percorsi formativi si articolino nei seguenti corsi:
    1) corsi di alta formazione e specializzazione in scienze internazionali dell'ospitalità, dell'amministrazione, del marketing alberghiero, dell'organizzazione e della sicurezza della struttura alberghiero-ricettiva con particolare riguardo ai settori del front office, food and beverage, house-keeping, sales e marketing, event management e gestione delle risorse umane;
    2) corsi di formazione e alta specializzazione nei settori della cucina, della ristorazione e dell'enologia nazionali;
   e) prevedere che una parte integrante dei percorsi formativi sia costituita da un periodo di stage presso imprese operanti nel settore turistico, della ristorazione o dei servizi connessi al turismo;
   f) prevedere il rilascio di un attestato di master a seguito del superamento con esito positivo di un esame teorico e pratico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sugli schemi di decreto legislativo sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
  3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
  4. Qualora uno o più decreti legislativi della presente delega determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.