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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.03. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1698

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/06/2019  [ apri ]
1.03.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al governo per la realizzazione del portale più turismo più Italia)

  1. Il governo è delegato ad adottare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la realizzazione di un portale digitale denominato «Più turismo più Italia» al fine di rafforzare la promozione dell'offerta turistica italiana, anche procedendo all'implementazione del portale Italia.it del Enit-agenzia nazionale del turismo.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4 il governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) consentire l'accesso all'offerta turistica e culturale prevedendo la possibilità di ricerca sia per territorio geografico, che in base a percorsi storici e culturali;
   b) realizzazione di un'apposita sezione cui sia pubblicato, suddiviso per regione, l'elenco delle strutture turistico-ricettive presenti sul territorio, comprensivo dei relativi recapiti, che ne abbiano fatto richiesta;
   c) individuare i requisiti che le strutture turistico-ricettive, di cui alla lettera b), debbono possedere ai fini della pubblicazione nell'elenco di cui al comma 1, tenendo in particolare considerazione la qualità dell'offerta ricettiva e la sicurezza dell'utente;
   d) prevedere la possibilità di svolgimento, tramite il portale di cui al comma 1, di un'attività di vendita di servizi da parte delle strutture turistico-ricettive nonché di prenotazione ovvero di acquisto dei servizi offerti da parte dei clienti finali.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
  4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
  5. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi della presente delega determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.