All'articolo 1, comma 2, lettera p), apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: «l'istituzione» aggiungere le seguenti: «, presso un'università pubblica,»;
aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A tal fine, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo le parole: all'articolo 1 aggiungere le seguenti:, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera p) del comma 2,.