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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.3. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1650

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/09/2021  [ apri ]
8.3.

  Al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni di euro annui con le seguenti: 15 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10,5 milioni di euro per il 2021 e 17,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede, quanto a 8 milioni di euro per il 2021 e 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, e quanto a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.