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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.02. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1650

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/09/2021  [ apri ]
7.02.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.
(Riconoscimento della presenza storica del castagno sul territorio e valorizzazione dei prodotti locali)

  1. Ai fini della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce l'importanza della presenza storica del castagno sul territorio delle regioni italiane e valorizza in ambito nazionale le attività culturali e sociali collegate ad esso, sostenendo la multifunzionalità del ruolo del castagno in ambito paesaggistico, ricreativo, turistico ed ecologico.
  2. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, in accordo con la disciplina del decreto legislativo n. 34 del 2018, attraverso la mappatura storica e attuale di cui all'articolo 8, individua con decreto le zone sul territorio nazionale che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno, per stimolare il turismo enogastronomico legato alle filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura.
  3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce il valore identitarie dei prodotti anche attraverso l'assegnazione di marchi territoriali che identificano la qualità del prodotto legata alle caratteristiche del territorio di appartenenza.

Art. 7-ter.
(Sostegno associazioni)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce le associazioni nazionali e locali del settore castanicolo, assieme a misure di sostegno al loro operato, fondamentale per i territori di operatività e per la conservazione della memoria storica della castanicoltura italiana; in tale contesto viene riconosciuto il ruolo dell'Associazione nazionale Città del castagno nel suo compito aggregativo delle realtà territoriali di valorizzazione culturale, sociale ed enogastronomica delle filiere della castanicoltura.
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali individua misure di sostegno alle associazioni di cui al precedente comma istituendo un Fondo per il sostegno delle iniziative culturali e sociali nel mondo della castanicoltura ed emanando dei bandi con cadenza semestrale, per attività anche formative e di conservazione della memoria storica delle tradizioni territoriali legate alla presenza del castagno.

Art. 7-quater.
(Gestione associata e consorzi)

  1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in accordo con la disciplina del decreto legislativo n. 34 del 2018, individua con decreto iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore castanicolo a livello anche interregionale ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore, aumentando il potere contrattuale in particolare delle aziende di piccole dimensioni.
  2. Il decreto di cui al comma 1 individua:

   a) le forme di gestione associata riconosciute ai fini della produzione agricola e forestale castanicola, anche al fine di ovviare alla frammentazione fondiaria;

   b) le forme di gestione associata nelle filiere di cui agli articoli 2-quater e 2-sexies della presente legge;

   c) una piattaforma, anche online, per l'incontro tra domanda e offerta nel settore castanicolo.