Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per il finanziamento di progetti finalizzati al mantenimento e la cura dei territori antropizzati, soprattutto quelli montani, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie dei progetti ammissibili, che devono essere compresi nei seguenti ambiti:
a) tutela dei castagneti da frutto e da legno per le funzioni di presidio ambientale e paesaggistico da essi svolte;
b) tutela degli aspetti storico culturali e tradizionali delle comunità in cui sono impiantati;
c) cura delle selve castanili al fine di limitare la diffusione incontrollata dei boschi che occupano territorio e rendono difficoltosa la vita nelle piccole zone antropizzate di montagna;
d) prevenzione della diffusione di parassiti forestali.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 11.