Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Piano nazionale del settore castanicolo)
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, è adottato il Piano nazionale del settore castanicolo, di seguito denominato «Piano».
2. Il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e che possono essere recepiti anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).
3. Il Piano individua le questioni rilevanti per il potenziamento economico e produttivo del settore castanicolo, ponendo in evidenza le necessità del settore nel breve e lungo periodo, nonché predisponendo le basi per la crescita delle filiere.
4. Il Piano è diretto a:
a) identificare la situazione attuale della castanicoltura e predisporre gli elementi per il sostegno della ripresa della castanicoltura, anche attraverso il recupero dei castagneti abbandonati;
b) incentivare la ricerca per il miglioramento delle tecniche di produzione dei castagneti e per lo sviluppo dei relativi aspetti vivaistici, anche attraverso la creazione di una Rete nazionale della castanicoltura che sostenga e coordini la conservazione delle varietà di Castanea sativa Mill;
c) individuare le misure di prevenzione di malattie e fitofagi del castagno nonché dei trattamenti fitosanitari, favorendo e promuovendo la difesa biologica;
d) evidenziare gli elementi necessari per promuovere la produzione delle filiere castanicole, anche al fine di incrementarne la multifunzionalità salvaguardandone la sostenibilità e la naturalità della produzione;
e) creare una rete nazionale della formazione professionale in castanicoltura che coinvolga tutti i soggetti formatori collegati alle diverse filiere del legno, alimentari e del turismo legato alla castanicoltura;
f) prevedere forme di coordinamento tra gli Enti di ricerca ed i componenti delle filiere castanicole, per agevolare la conoscenza, la diffusione e la tempestiva applicazione di tecniche innovative di produzione e trasformazione;
g) promuovere il recupero dei sottoprodotti e degli scarti delle produzioni agricole, forestali e industriali castanicole nonché predisporre gli elementi per il sostegno delle altre filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura;
h) introdurre nuovi strumenti per la promozione del settore attraverso la comunicazione, miglioramento degli aspetti della logistica ed incentivando la spinta all'internazionalizzazione delle filiere castanicole;
i) favorire il riconoscimento della presenza del castagno sul territorio italiano, attraverso una mappatura della castanicoltura storica ed individuando forme di valorizzazione dei paesaggi rurali dati dai castagneti;
j) valorizzare il ruolo delle associazioni culturali nazionali e locali nel promuovere i prodotti della castanicoltura sui territori di appartenenza, anche attraverso manifestazioni ed eventi per la riscoperta del settore castanicolo;
k) incentivare forme associative tra i produttori ai fini della gestione e della commercializzazione;
l) mantenere una costante attenzione al coordinamento dei diversi livelli normativi, per il coordinamento delle norme e la semplificazione amministrativa.
4. Il Piano è altresì diretto a:
a) fornire all'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente di cui all'articolo 3, comma 4, i dati sul numero di aziende agricole e sulle superfici investite, al fine di valutare la consistenza della produzione castanicola con cadenza almeno triennale e programmare politiche economiche adeguate;
b) individuare i territori nei quali sono situati i castagneti come definiti dall'articolo 2;
c) definire i criteri e le procedure per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e la tipologia di interventi ammissibili;
d) determinare la percentuale di contributi erogabili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, nel limite delle risorse disponibili.
5. Il Piano ha durata triennale. In sede di prima applicazione, esso è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.