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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.3. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1650

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/09/2021  [ apri ]
3.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Tavolo di filiera)

  1. Al fine di coordinare, promuove e valorizzare le attività del settore castanicolo, con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito il Tavolo tecnico della castanicoltura, di seguito denominato: «Tavolo».
  2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

   a) il coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali per il settore, anche attraverso l'adozione di specifici atti di indirizzo;

   b) la promozione e internazionalizzazione del settore e delle filiere, anche nell'ambito del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e degli strumenti del Patto per l'export, firmato l'8 giugno 2020;

   c) la costituzione di un Registro dei vivai per lo studio delle varietà di Castanea sativa Mill, nonché la definizione di azioni di conservazione e di valorizzazione delle varietà vegetali tipiche locali;

   d) lo studio e la predisposizione degli elementi preparatori del Piano, da aggiornarsi con cadenza triennale;

   e) l'attività consultiva e di indirizzo su temi specifici della castanicoltura, anche legati a emergenze fitosanitarie;

   f) promozione di progetti innovativi e nel campo della ricerca applicata alle filiere della castanicoltura, anche in collaborazione con il mondo universitario e gli enti di ricerca;

   g) elaborazione di progetti specifici da attivare con la creazione di fondi dedicati al settore.

  3. Il Tavolo è diviso in due sezioni:

   a) «castanicoltura da frutto», che sovrintende la filiera della castagna e quelle degli altri prodotti non legnosi della castanicoltura;

   b) «castanicoltura da legno», che include le filiere del legno e quella energetica.

  4. Il Tavolo è composto da:

   a) tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dei quali con funzioni di presidente;

   b) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

   c) un rappresentante dell'ANCI;

   d) quattro rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali;

   e) un rappresentante dell'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

   f) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

   g) due rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

  5. Per la sezione «castanicoltura da frutto», ai componenti di cui al comma 4 si aggiungono:

   a) 15 rappresentanti designati dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

   b) 6 esperti designati dalla Conferenza Unificata;

   c) 10 rappresentanti delle principali associazioni e consorzi, nazionali o regionali, dedicate alla valorizzazione della castanicoltura e della presenza del castagno sul territorio nazionale o regionale;

   d) 4 rappresentanti delle università con studi dedicati alla castagna, nei territori dell'Italia del Nord, Centro, Sud e Isole.

  6. Per la sezione «castanicoltura da legno», ai componenti di cui al comma 4 si aggiungono:

   a) il dirigente generale del Dipartimento Foreste del Ministero per le politiche agricole, agroalimentari e forestali;

   b) un rappresentante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUPA) dell'Arma dei Carabinieri;

   c) 10 rappresentanti nazionali dei settori delle utilizzazioni boschive, della filiera del legno di castagno e del settore legno-energia;

   d) 10 rappresentanti delle principali associazioni e consorzi, nazionali o regionali, dedicate alla valorizzazione della selvicoltura del castagno e della presenza del castagno e dei suoi prodotti legnosi sul territorio nazionale o regionale;

   e) 4 rappresentanti delle università con studi dedicati alla selvicoltura del castagno, nei territori dell'Italia del Nord, Centro, Sud e Isole.

  7. Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, per specifici argomenti in qualità di osservatori ai rappresentanti:

   a) del Ministero della salute;

   b) del Ministero dello sviluppo economico;

   c) del Ministero della transizione ecologica;

   d) dei sindacati dei lavoratori;

   e) dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE);

   f) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

   g) dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

   h) della Società di ortoflorofrutticoltura italiana;

   i) dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);

   l) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

  8. Per particolari temi di interesse trasversale, nonché per i lavori di stesura del Piano, il Tavolo lavora a sezioni congiunte.
  9. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e durano in carica tre anni. Fino all'insediamento del Tavolo di cui al presente articolo restano in carica i componenti del «Tavolo di Filiera per la Frutta in guscio – sezione castagne» istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4824 del 10 marzo 2011.
  10. Le sezioni del Tavolo possono avvalersi anche di gruppi di lavoro interni, costituiti da soggetti scelti tra quelli indicati nei commi 4, 5, 6 e 7, nonché di altri esperti di settore.
  11. Ai partecipanti del Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  12. Nell'ambito del Tavolo è costituito l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore al fine di aggiornare i dati statistici, le indicazioni economiche, anche relative alla multifunzionalità produttiva e ambientale delle aziende del settore, i prezzi e l'andamento del mercato.
  13. Gli esperti dell'Osservatorio economico e di mercato permanente sono scelti tra i componenti del Tavolo ed agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.
  14. Le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dall'Ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.