Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini di questa legge si definiscono:
a) castagneti: formazioni arboree, anche miste, con presenza prevalente del castagno (Castanea sativa Mill);
b) castagneti da legno: formazioni arboree di castagno con la finalità della produzione di specifici assortimenti legnosi, anche realizzate secondo la metodologia dell'arboricoltura da legno; in questo caso si applica la disciplina dell'articolo 3, comma 2, lettera n) del decreto legislativo n. 34 del 2018;
c) castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale: formazioni arboree di castagno pure o quasi pure, destinate o in preparazione alla coltura della castagna, cui si applica la disciplina dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 34 del 2018;
d) castagneti abbandonati: formazioni arboree, anche miste, con una presenza del castagno pari ad almeno il 40 per cento, utilizzati in precedenza per la coltivazione del frutto o da legno, per cui si applica la disciplina dell'articolo 3, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 34 del 2018;
e) castagneti storici: formazioni arboree di castagno (Castanea sativa Mill) la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali castagneti è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate ad ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici;
f) castagni monumentali: esemplari di castagno che rispondono alla definizione di «albero monumentale» stabilita dall'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10;
g) prodotti castanicoli legnosi: ogni tipo di materiale legnoso ottenibile da un'operazione di coltivazione del castagno, in formazioni arboree e da singoli alberi;
h) prodotti castanicoli non legnosi: prodotti di origine biologica diversi dal legno derivati dalla castanicoltura, come da definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 34 del 2018.