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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.01. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1650

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/09/2021  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Esercizio della castanicoltura)

  1. La castanicoltura, ovvero la coltivazione della specie arborea del castagno (Castanea sativa Mill), è svolta nell'ambiente forestale, perlopiù in formazioni boschive pure o miste, ovvero in impianti arborei creati al fine di ottenere specifici prodotti legnosi e non legnosi.

Art. 2-ter.
(Professionalità della castanicoltura)

  1. La castanicoltura viene esercitata dal proprietario del fondo, ovvero da chi ne abbia la disponibilità, ovvero da un titolare di azienda agricola o forestale.
  2. Sovrintendono alle operazioni della castanicoltura i professionisti del settore agricolo e forestale iscritti agli albi professionali, in forma libera o associata, anche in qualità di tecnici di associazioni e consorzi agricoli, forestali o fondiari.
  3. Sono professionisti collegati alla castanicoltura anche i docenti di materie relative al settore e alle filiere collegate (in istituti tecnici superiori ed istituti universitari), i ricercatori nel settore della castanicoltura ed i funzionari delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, degli Enti locali, nonché del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che si occupano del settore nel loro contesto professionale.
  4. Sono incluse tra le professionalità della castanicoltura anche quelle degli operatori che sovrintendono alla trasformazione dei prodotti delle filiere della castanicoltura, inclusi i settori dedicati all'innovazione e alla tecnologia applicata, nonché ai processi di distribuzione e commercializzazione, nazionale ed estera.

Art. 2-quater.
(Filiera della castanicoltura da legno)

  1. La filiera della castanicoltura da legno, comprende le attività agro-forestali necessarie all'ottenimento degli assortimenti legnosi, nonché le attività di supporto alla produzione e commercializzazione, nazionale ed estera, inclusa la certificazione del materiale prodotto secondo le norme europee.
  2. Sono incluse nella filiera della castanicoltura da legno le attività di utilizzo degli assortimenti nelle attività agricole, nell'ingegneria naturalistica, in falegnameria, nell'industria del legno, del mobile e degli infissi, dell'arredo da giardino, nell'artigianato del legno e nella filiera energetica.
  3. Oltre agli assortimenti legnosi di cui al comma 1, fa parte dei prodotti della filiera del legno di castagno il materiale legnoso per l'estrazione del tannino ed altre sostanze per l'industria chimica; queste attività e gli operatori collegati sono quindi inclusi nella relativa filiera.

Art. 2-quinquies.
(Prodotti non legnosi provenienti dalla castanicoltura)

  1. La castagna è il principale prodotto non legnoso della castanicoltura ed è valorizzata con i prodotti della sua lavorazione con una specifica filiera produttiva, di cui all'articolo 2-sexies, la cui promozione è affidata al Tavolo di filiera di cui all'articolo 3 della presente legge.
  2. Sono altresì prodotti non legnosi della castanicoltura i ricci (acheni del castagno) e le bucce della castagna con i prodotti da essi derivati ed il miele di castagno e gli ulteriori prodotti da esso derivati; sono considerati prodotti non legnosi della castanicoltura anche i corpi fruttiferi eduli dei funghi che vivono in simbiosi con il castagno e pertanto disponibili ai castanicoltori, nonché i piccoli frutti e le piante aromatiche acidofile coltivate nei castagneti.
  3. La raccolta dei prodotti forestali spontanei non legnosi della castanicoltura è definita e regolata dall'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo n. 34 del 2018; tali prodotti sono coordinati in specifiche filiere di cui all'articolo 2-sexies della presente legge.

Art. 2-sexies.
(Filiere dei prodotti non legnosi provenienti dalla castanicoltura)

  1. Filiera principale dei prodotti non legnosi della castanicoltura prende avvio dalla produzione della castagna e dei prodotti da essa derivati; comprende le attività di selezione delle varietà, di coltivazione e di miglioramento della produttività, la rete di raccolta, lavorazione dei frutti e distribuzione, nonché il comparto artigianale ed industriale di trasformazione e di distribuzione dei prodotti finali.
  2. Altre filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura sono:

   a) la filiera del miele del castagno e dei prodotti da esso derivati;

   b) la filiera del riccio e della buccia della castagna e della loro trasformazione;

   c) la filiera dei funghi eduli del castagneto;

   d) la filiera dei piccoli frutti coltivati nei castagneti;

   e) la filiera delle erbe aromatiche acidofile coltivate nei castagneti.

  3. Fanno parte dei prodotti non legnosi della castanicoltura anche i prodotti dell'industria chimica, farmaceutica e cosmetica derivati dalle filiere di cui al precedente comma.